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Diritto d'autore

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    malt126
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    Membro Heliamphora
    00 16/04/2010 13:28
    Visto che in questo periodo è un argomento molto battuto, trascrivo qui di seguito i vari articoli di legge che parlano del diritto d'autore sulle fotografie:


    Diritti relativi alle fotografie


    Art. 87)

    Sono considerate fotografie, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo, le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa ed i fotogrammi di pellicole cinematografiche.

    Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.

    Art.88)

    Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla sezione II del capo VI di questo Titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurative, dei diritti d'autore sull'opera riprodotta.

    Tuttavia, se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.

    La stessa norma si applica, salvo il patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografie di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.

    Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con le norme stabilite dal regolamento, può fissare apposite tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia.

    Art.89)

    La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti all'articolo precedente, sempre che tali diritti spettino al cedente.

    Art.90)

    Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:

    1) Il nome del fotografo o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'articolo 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente.

    2) La data dell'anno di produzione della fotografia.

    3) Il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.

    Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva, e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.


    Art.91)

    La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico e, in generale, nelle opere scientifiche e didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso che è determinato nelle forme previste dal regolamento. Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo, e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.

    La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici concernenti persone o fatti di attualità, od aventi comunque pubblico interesse, è lecita, contro pagamento di un equo compenso.

    Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.

    Art.92)

    Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione delle fotografie.

    Art.93)

    Le corrispondenze epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura (...) non possono essere pubblicati o riprodotti (...).

    Dopo la morte dell'autore o del destinatario, occorre il consenso del coniuge o dei figli o, in loro mancanza dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti diretti fino al quarto grado.

    Quando le persone indicate nel comma precedente siano più, o vi sia tra lori dissenso, decide l'Autorità Giudiziaria.

    Art.94-95 omissis

    REGOLAMENTO REXPLANTS

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    Matild..e,matild..e,matild..e....nanannanannana...
    asterisco 1 e 2
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    Utente non registrato
    00 16/04/2010 13:49
    molto utile. Penso che la cosa migliore sia taggare le foto, così la foto viene 'rovinata' dal tag e se qualcuno la desidera 'pulita', te la chiede. Altrimenti bisognerebbe inserire tutte quelle informazioni...insomma non è na' foto...
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    giamba77
    Post: 986
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    Membro Heliamphora
    00 16/04/2010 13:54
    Re:
    grazie malt126 molto interessante.


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    nicolinooooo
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    Gran carnivoro
    00 16/04/2010 14:48
    Grazie per la discussione Matilde! [SM=x349179] [SM=x349179]
    molto interessante,e soprattutto,molto utile! [SM=x349168]
    -----------

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    BlackAngel_87
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    Città: ANGRI
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    Membro Capensis
    00 29/04/2011 11:45
    scusate se riapro il topic ma segnalo anche le licenze Creative Commons

    "Il progetto fornisce diverse licenze libere che i detentori dei diritti di copyright possono utilizzare quando rilasciano le proprie opere sulla Rete."
    [da http://it.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons]